LA NUOVA VENDITA DIRETTA

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che siano iscritti nel Registro delle Imprese, possono vendere-su tutto il territorio nazionale- direttamente al dettaglio tutti i prodotti derivanti principalmente dalla propria azienda. Inoltre, possono vendere prodotti derivati dall’attività di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici. La vendita diretta può essere effettuata sia in forma itinerante che non itinerante, sia in aree pubbliche che in locali aperti al pubblico.

Procedura per la vendita al dettaglio

Per avviare un’attività è necessario darne previa comunicazione al SUAP del Comune competente. Se la vendita al dettaglio è su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio, deve esserne richiesta l’assegnazione al Comune,  ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 114/1998, con le modalità fissate dai Regolamenti comunali vigenti.

Se, invece, la vendita al dettaglio è esercitata su aree all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree private di cui l’imprenditore agricolo abbia la disponibilità, non è richiesta la presentazione di alcuna comunicazione di inizio attività.

Disposizioni in vigore sulla vendita al dettaglio di prodotti agricoli

Alla vendita diretta dei prodotti agricoli non si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 114/1998 (Disciplina settore commercio), tranne il caso in cui l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4.000.000 di euro per le società. Le attività di produzione e vendita di prodotti agricoli, quali per esempio latte e uova, sono soggette all’obbligo di registrazione al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Asl competente per territorio.

Si tratta di un adempimento imposto dalla disciplina comunitaria sull’igiene degli alimenti e dei prodotti di origine animale (Reg. CE n. 852/2004). La vendita di prodotti alimentari (frutta, verdura, etc.) deve rispettare le disposizioni normative relative a imballaggi e contenitori (materiali, denominazione, varietà, origine, categoria, caratteristiche commerciali, prezzo, etc.).

L’attività di vendita diretta di prodotti agricoli ricavati dalla propria azienda e quella dei prodotti eventualmente acquistati e rivenduti è soggetta agli obblighi derivanti dalla cessione di beni a privati (emissione scontrini fiscali) oltre agli adempimenti relativi alle imposte dirette e indirette per la cessione di prodotti agricoli. (Fonte: Confagricoltura Piemonte). Autore: Marialuisa La Pietra

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